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POLIZZA 365 N. 6002002408/M
PACCHETTO BASE
POLIZZA ASSICURATIVA INCLUSA
Tutti i viaggiatori usufruiscono delle coperture assicurative da noi sottoscritta con Ami Assistance SPA agenzia generale della Filo Diretto assicurazioni spa, per le seguenti garanzie:
| NOTA
INFORMATIVA |
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| PER I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI |
Ai sensi dell’art. 123 del decreto legislativo del 17 marzo 1995 n° 175 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare ISVAP n° 303 del 2 giugno 1997.
INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA
Nota informativa
al Contraente
La presente Nota Informativa ha lo
scopo di fornire tutte le informazioni
preliminari necessarie al Contraente
per sottoscrivere l’assicurazione
prescelta con cognizione di causa
e fondatezza di giudizio.
Essa è redatta nel rispetto
delle disposizioni impartite dall’ISVAP
sulla base delle norme emanate a tutela
del Consumatore dell’Unione
Europea per il settore delle assicurazioni
contro i danni e recepite nell’ordinamento
italiano con decreto legislativo del
17 marzo 1995 n°175.
La presente nota è redatta
in Italia in lingua italiana, salva
la facoltà del Contraente di
richiederne la redazione in altra
lingua.
Denominazione sociale, forma giuridica della Impresa e Sede Legale
Il contratto sarà concluso con Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con
sede legale sita nella Repubblica
Italiana in Agrate Brianza (MI) –
cap. 20041 – Centro Direzionale
Colleoni – Via Paracelso, 14.
Eventuali modifiche saranno tempestivamente
comunicate per iscritto al Contraente
da parte dell’Impresa.
Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni
Filo diretto Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all’esercizio
delle assicurazioni con decreto del
Ministro dell’Industria del
Commercio e dell’Artigianato
del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale
del 3 novembre 1993 n° 258).
INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
Legislazione applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto
è quella italiana; le Parti
hanno comunque facoltà, prima
della conclusione del contratto stesso,
di scegliere una legislazione diversa,
salvi i limiti derivanti dall’applicazione
di norme imperative nazionali e salva
la prevalenza delle disposizioni specifiche
relative alle assicurazioni obbligatorie
previste dall’ordinamento italiano.
Filo diretto Assicurazioni S.p.A.
applica al contratto che sarà
stipulato la Legge Italiana.
Resta comunque ferma l’applicazione
di norme imperative del diritto italiano.
Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile i diritti dell’Assicurato
(soggetto nel cui interesse è
stipulato il contratto) derivanti
dal contratto si prescrivono in un
anno dal giorno in cui si è
verificato il fatto su cui si fonda
il diritto e/o dal giorno in cui il
terzo ha richiesto il risarcimento
all’Assicurato o ha promosso
contro di questi azione.
Si richiama l’attenzione del
Contraente sulla necessità
di leggere attentamente il contratto
prima di sottoscriverlo.
Reclami in merito al contratto
Eventuali reclami riguardanti il
rapporto contrattuale o la gestione
dei sinistri devono essere inoltrati
dal Cliente all’Ufficio Reclami
di Filo diretto Assicurazioni S.p.A.
- Centro Direzionale Colleoni –
Via Paracelso, 14 – 20041
- Agrate Brianza – Mi –
fax 039/6892199 – reclami@filodiretto.it .
Qualora l’esponente non si ritenga
soddisfatto dall’esito del reclamo
o in caso di assenza di riscontro
nel termine massimo di quarantacinque
giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP,
Servizio Tutela degli Utenti, Via
del Quirinale, 21, - 00187 –
Roma, corredando l’esposto della
documentazione relativa al reclamo
trattato dall’Impresa.
In relazione alle controversie inerenti
la quantificazione delle prestazioni
e l’attribuzione della responsabilità,
si ricorda che permane la competenza
esclusiva dell’Autorità
giudiziaria, oltre alla facoltà
di ricorrere a sistemi conciliativi
ove esistenti.
Nel caso in cui le Parti abbiano scelto
di applicare al contratto una legislazione
diversa da quella italiana, l’organo
competente sarà quello previsto
dalla specifica legislazione.
Il Contraente potrà comunque
rivolgersi all’ISVAP che faciliterà
le comunicazioni ed i rapporti con
il suddetto Organo di Vigilanza straniero.
Informazioni in corso di contratto
Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni
inerenti alle informazioni relative
al contratto, Filo diretto Assicurazioni
S.p.A. si impegna a comunicarle tempestivamente
al Contraente, nonché a fornire
ogni necessaria precisazione.
Avvertenza
La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo.
INFORMATIVA
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 196/2003
In conformità di quanto previsto dall’art. 13 del decreto Legislativo
196/2003 ed eventuali modifiche o
integrazioni (di seguito denominato
“Codice Privacy”), Filo
diretto Assicurazioni S.p.A. (di seguito
denominata Impresa) intende
fornire la seguente informativa.
In relazione ai dati personali che
riguardano il Cliente e che
formeranno oggetto del trattamento,
l’Impresa intende precisare
che:
-il trattamento dei dati è
improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di
tutela della riservatezza e dei diritti
del Cliente;
-il trattamento dei dati può
comprendere anche i dati personali
strettamente inerenti al rapporto
contrattuale, rientranti nel
novero dei dati sensibili di cui agli
articoli 4 comma 1 lettera d) e 26
del Codice Privacy.
1) Finalità’ del trattamento
I dati personali forniti dal Cliente, o comunque acquisiti da Filo diretto Assicurazioni S.p.A. presso terzi, anche con riferimento ai dati sensibili di cui agli art.4 comma 1 lett. d) ed art.26 del Codice Privacy , sono trattati dall’Impresa e/o dai suoi incaricati, per le seguenti finalità:
- svolgimento della propria attività in esecuzione, gestione, conclusione, adempimento, dei rapporti precontrattuali e contrattuali, per fornire l’assistenza richiesta, nonché per l’espletamento delle attività strettamente connesse, quali liquidazione dei sinistri, attinenti all’attività assicurativa svolta dall’ Impresa che è autorizzata ai sensi di legge;
- adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, disposizioni emanate da autorità ed organi di vigilanza e controllo;
- svolgimento di attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dall’ Impresa o da Imprese del Gruppo Filo diretto nonché invio di materiale pubblicitario.
2) Modalità del trattamento
Il trattamento in oggetto è
svolto secondo le modalità
previste dal Codice Privacy, anche
a mezzo di strumenti informatici e
automatizzati, in via non esaustiva
attraverso operazioni di raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione,
elaborazione, selezione, raffronto,
utilizzo, interconnessione, consultazione,
comunicazione, cancellazione, distruzione,
blocco dei dati, secondo principi
di tutela della sicurezza/protezione,
accessibilità, confidenzialità,
integrità.
Gli stessi dati sono trattati e detenuti
nei termini di quanto obbligatoriamente
previsto dalla legge, nei limiti e
per le modalità dalla stessa
specificate.
Il trattamento è svolto direttamente
dall’organizzazione del titolare
e dai soggetti esterni a tale organizzazione,
facenti parte della catena distributiva
del settore assicurativo, delegati
in qualità di incaricati/responsabili
della stessa Impresa e/o soggetti
strettamente connessi al funzionamento
della stessa e/o all’espletamento
delle attività contrattualmente
previste e richieste dal Cliente (oltre
a quanto precisato al punto 4).
I dati non sono soggetti a diffusione.
I dati potranno essere trasferiti
all’estero, nel mondo intero.
3) Conferimento dei dati
- Il conferimento dei dati personali relativi al cliente, (anche eventualmente di natura sensibile) è necessario per la conclusione e gestione del contratto e per la migliore esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché per l’espletamento delle attività strettamente connesse all’adempimento di tali prestazioni, oltre che alla gestione e liquidazione dei sinistri.
- Il conferimento dei dati può essere obbligatorio in base a legge, regolamento, normativa comunitaria.
L’eventuale rifiuto del consenso espresso al trattamento dei dati di cui ai punti a) e b) comporta l’impossibilità di concludere o dare esecuzione al contratto e/o di eseguire le prestazioni contrattualmente previste.
- Il conferimento dei dati personali a fini di informazione e promozione commerciale
dei servizi e delle offerte dell’Impresa
è facoltativo e non comporta
conseguenze in ordine al rapporto
contrattuale.
4) Soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati
I dati di provenienza dal Contraente non verranno in nessun modo divulgati
a terzi e saranno conservati dall’Impresa
per utilizzo esclusivamente ai fini
assicurativi.
I dati potranno essere comunque comunicati
- per le finalità di cui al
punto 1a) e per essere sottoposti
a trattamenti aventi le medesime finalità
- in Italia e all’estero, all’Impresa
o a Imprese del Gruppo Filo diretto,
soggetti esterni alla catena distributiva
dell’Impresa che svolgono attività
connesse e strumentali alla gestione
del rapporto contrattuale, quali corrispondenti,
organismi sanitari, personale medico
e paramedico, personale di fiducia,
ad altri soggetti del settore assicurativo,
quali assicuratori, coassicuratori,
riassicuratori, agenti, subagenti
e brokers.
Gli stessi dati potranno essere comunicati
per le finalità di cui al punto
1 b) a soggetti cui la comunicazione
è per legge obbligatoria, nei
limiti e per le finalità previste
dalla stessa legge, organi pubblici
e organi di vigilanza, soggetti pubblici
e privati cui sono demandate ai sensi
della normativa vigente funzioni di
rilievo pubblicistico, organismi associativi
e consortili propri del settore assicurativo
e quindi, a titolo di esempio, Ania,
ISVAP, Ministero dell’Industria,
del Commercio e dell’Artigianato,
CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza
dei fondi pensione, Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale
od altre banche dati nei confronti
delle quali la comunicazione dei dati
è obbligatoria (es. Ufficio
Italiano Casellario Centrale Infortuni,
Motorizzazione Civile e dei trasporti
in concessione).
5) Diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei dati personali (art.7 del Codice Privacy)
L’art.7 del Codice Privacy conferisce al Cliente specifici diritti tra cui quello di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati presso l’Impresa o presso i soggetti ai quali vengono comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, nonché il loro utilizzo; il Cliente ha altresì diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi e per fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario.
Per l’esercizio di tali diritti
potrà rivolgersi direttamente
a Filo diretto Assicurazioni S.p.A.
con sede in Via Paracelso 14 –
20041 Agrate Brianza (MI).
6) Titolare del trattamento
Titolari del trattamento sono Filo
diretto Assicurazioni S.p.A. con sede
in Via Paracelso 14 – 20041
Agrate Brianza (MI) nella persona
del legale rappresentante, e ciascuna
delle Imprese del Gruppo Filo diretto
che effettuano il trattamento in via
automatica con diretta responsabilità.
| CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE |
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DEFINIZIONI
Alle seguenti espressioni le Parti attribuiscono convenzionalmente i significati qui precisati:
AMI ASSISTANCE: L'Agenzia dell’Impresa
ASSICURATO: Il soggetto
il cui interesse è protetto
dall'assicurazione ovvero ogni persona
iscritta al viaggio organizzato dal
Contraente e regolarmente comunicata
all’Impresa.
ASSICURAZIONE: Il
contratto di assicurazione.
AVARIA: Il danno
subito dal bagaglio per rottura, collisione,
urto contro oggetti fissi o mobili.
BAGAGLIO: i capi
di abbigliamento, gli articoli sportivi
e gli articoli per l'igiene personale,
il materiale fotocineottico e la valigia,
la borsa, lo zaino che li possono
contenere e che l'Assicurato porta
con sé in viaggio.
CENTRALE OPERATIVA: La struttura dell’Impresa in
funzione tutti i giorni 24 ore su
24, che organizza ed eroga le prestazioni
di assistenza previste in polizza,
su richiesta dell’Assicurato.
COMPAGNO DI VIAGGIO:
La persona assicurata che, pur non
avendo vincoli di parentela con l’Assicurato
che ha subito l’evento, risulta
regolarmente iscritto al viaggio contemporaneamente
all’Assicurato stesso.
CONTRAENTE: Il soggetto
che stipula l'assicurazione ovvero
la persona fisica o giuridica organizzatrice
del viaggio che ha sottoscritto la
polizza, assumendosene i relativi
oneri, a favore dell'Assicurato.
EUROPA: Tutti gli
stati europei e inoltre: Algeria,
Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia,
Madera, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia.
ESTERO: Tutti gli
stati diversi da quelli indicati nella
definizione Italia.
FRANCHIGIA: Parte
del danno indennizzabile che rimane
sempre a carico dell'Assicurato.
FURTO: E' il reato,
previsto all'art. 624 del codice penale,
perpetrato da chiunque si impossessi
della cosa mobile altrui, sottraendola
a chi la detiene, al fine di trarne
profitto per sé o per altri.
IMPRESA : Filo
diretto Assicurazioni S.p.A.
INDENNIZZO: La somma
dovuta dall’Impresa in caso
di sinistro.
INFORTUNIO: L'evento,
dovuto a causa fortuita, violenta
ed esterna, che produca lesioni fisiche
obiettivamente constatabili le quali
per conseguenza diretta ed esclusiva
abbiano determinato la morte oppure
un’invalidità permanente.
INVALIDITA’ PERMANENTE: La definitiva perdita, a
seguito di infortunio, in misura totale
o parziale, della capacità
dell’Assicurato allo svolgimento
di un qualsiasi lavoro, indipendentemente
dalla sua professione.
ITALIA: Il territorio
della Repubblica Italiana, la Città
del Vaticano e la Repubblica di San
Marino.
MALATTIA: L'alterazione
dello stato di salute non dovuta ad
infortunio.
MALATTIA PREESISTENTE: malattia
che sia l'espressione o la conseguenza
diretta di situazioni patologiche
croniche o preesistenti all'inizio
del viaggio.
MONDO: Tutte le Nazioni
diverse da quelle ricomprese nelle
definizioni di Italia ed Europa.
NUCLEO FAMILIARE: Il coniuge/convivente ed i figli conviventi
con l'Assicurato.
POLIZZA: Il documento
che prova l'assicurazione.
PREMIO: La somma
dovuta dal Contraente all’Impresa.
RICOVERO: degenza in Istituto di cura
che comporti almeno un pernottamento.
SERVIZI TURISTICI: Passaggi
aerei, sistemazioni alberghiere, trasferimenti,
noleggi auto, ecc venduti dal Contraente
all’Assicurato.
SCOPERTO: L'importo
che, per ciascun sinistro, è
a carico dell'Assicurato, in misura
percentuale sul danno risarcibile
a termini contrattuali.
SINISTRO: Il verificarsi
del fatto dannoso contro cui è
prestata la garanzia assicurativa.
TERZI: Qualunque
persona ad esclusione del coniuge/convivente,
degli ascendenti e discendenti legittimi,
naturali o adottivi dell'Assicurato
nonché‚ degli altri parenti
od affini con lui conviventi.
VIAGGIO: I servizi
turistici venduti dal Contraente all’Assicurato.
NORME
CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
- Altre assicurazioni
L'Assicurato deve comunicare per iscritto all’Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'articolo 1910 del Codice Civile.
2 - Segreto professionale
Al momento della denuncia del sinistro, con particolare riferimento al trattamento dei dati anche sensibili e/o relativi a terzi, l'Assicurato dovrà prestare il consenso di questi ivi inclusa la specifica autorizzazione nei confronti dei medici liberandoli a tal fine gli stessi dal segreto professionale".
3 - Rinvio alle norme di legge
L'assicurazione è regolata
dalla legge italiana.
Per tutto quanto non è qui
diversamente regolato, valgono le
norme di legge.
| CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE |
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1 -Validità' Decorrenza
e durata delle garanzie
La garanzia Annullamento Viaggio decorre
dalla data d'iscrizione al viaggio
(con il pagamento del premio assicurativo
da parte dell'Assicurato) e termina
il giorno della partenza al momento
in cui l’Assicurato inizia a
fruire del primo servizio turistico
fornito dal Contraente.
Le altre garanzie decorrono
dalla data di inizio del viaggio (ovvero
dalla data di inizio dei servizi turistici
acquistati) e cessano al termine degli
stessi, comunque al 60esimo
giorno dalla data inizio viaggio.
2 - Estensione Territoriale
L'assicurazione ha validità
nel Paese o nel gruppo di Paesi
dove si effettua il viaggio e dove
l'Assicurato ha subìto il sinistro
che ha originato il diritto alla prestazione.
Nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o nave, dalla stazione di partenza (aeroportuale, ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) a quella di arrivo in Italia alla conclusione del viaggio.
3 - Esclusioni
Sono esclusi dall'assicurazione ogni conseguenza e/o evento derivante, direttamente o indirettamente, da:
valide per tutte le garanzie:
1) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
2) coprifuoco, blocco delle frontiere, rappresaglie, sabotaggio;
3) terrorismo, guerra, insurrezioni.
4) dolo dell'Assicurato;
5) abuso di alcolici;
6) uso non terapeutico di stupefacenti e psicofarmaci;
7) malattie mentali ed i disturbi psichici in genere ivi compresi i comportamenti nevrotici.
8) suicidio o tentativo di suicidio.
valide per tutte le garanzie salvo la garanzia Annullamento viaggio
9) movimenti tellurici, eruzione vulcanica, inondazione o altri fenomeni naturali;
10) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).
valide per le garanzie Assistenza e Spese Mediche
11) stati di malattia cronica fatti salvi gli aggravamenti imprevisti al momento della partenza;
12) spese che si rendessero necessarie durante viaggi intrapresi allo scopo di sottoporsi a trattamento medico o chirurgico;
13) malattie mentali ed i disturbi psichici in genere ivi compresi i comportamenti nevrotici.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
| RIMBORSO SPESE MEDICHE DA MALATTIA O INFORTUNIO |
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1 - Rimborso spese mediche
Nel limite dei massimali per Assicurato pari ad € 2.000,00 verranno rimborsate le spese mediche sostenute durante il viaggio, conseguenti a malattia o infortunio verificatisi durante il periodo di validità della garanzia relativamente a: onorari medici, ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici, medicinali prescritti da un medico.
In caso di ricovero ospedaliero a seguito di malattia indennizzabile a termini di polizza; la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche.
Resta comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie.
Per gli importi superiori a Euro 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa.
Nei massimali indicati sono comprese:
-le rette di degenza in istituto di cura prescritto dal medico fino ad € 200,00 al giorno per assicurato
-le spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio fino ad € 100,00 per assicurato
-le spese per riparazione di protesi, solo a seguito di infortunio fino ad € 100,00 per assicurato
-le spese per cure ricevute successivamente al rientro del viaggio, solo a seguito di infortunio avvenuto in corso di viaggio, fino ad € 250,00 per assicurato
2 - Franchigia e scoperto
Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia assoluta di € 75,00 che rimane a carico dell'Assicurato.
Per i sinistri con importo superiore ad € 1.000,00 in caso di mancata autorizzazione da parte della Centrale Operativa, e sempre che l’Assicurato sia in grado di dimostrare l’avvenuto pagamento delle spese sostenute attraverso bonifico bancario o carta di credito, verrà applicato, uno scoperto pari al 25% dell’importo da rimborsare con un minimo di € 50,00.
Resta inteso che nessun rimborso sarà dovuto qualora l’Assicurato non fosse in grado di dimostrare l’avvenuto pagamento delle spese mediche sostenute tramite Bonifico bancario o Carta di credito.
3 - Esclusioni
Oltre alle esclusioni previste dalle condizioni generali sono escluse le spese per cure fisioterapiche, infermieristiche, termali, dimagranti e per l'eliminazione di difetti fisici congeniti; le spese relative ad occhiali, lenti a contatto, protesi ed apparecchi terapeutici e quelle relative ad interventi o applicazioni di natura estetica. L’ assicurazione non è operante per le spese sostenute per le interruzioni volontarie di gravidanza nonché per le prestazioni e le terapie relative alla fecondità e/o sterilità e/o impotenza.
Non saranno rimborsate le spese sostenute dall’assicurato dopo la data di termine del viaggio. (salvo quanto previsto al punto 1)
| ANNULLAMENTO VIAGGIO |
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1 - Oggetto dell'assicurazione
L’Impresa indennizzerà, in base alle condizioni del presente contratto, l’Assicurato ed un compagno di viaggio, del corrispettivo di recesso per annullamento del viaggio, (con esclusione della tassa di iscrizione) determinato ai sensi delle Condizioni Generali del regolamento di viaggio, che sia conseguenza di circostanze imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio determinate da:
- decesso, malattia o infortunio comportanti ricovero ospedaliero dell'Assicurato, del coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, figli, suoceri, generi, nuore, purchè iscritti contemporaneamente allo stesso viaggio
In caso di iscrizione contemporanea di un gruppo precostituito di partecipanti l’Assicurato che annulla il viaggio potrà indicare una sola Persona quale “Compagno di viaggio”.
2 – Massimale, Scoperto, Franchigie
L'assicurazione è prestata fino al massimale pari ad € 500,00.
Per tutti gli eventi scoperto è pari al 10%
3 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro
L’Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24 del secondo giorno successivo al giorno dell’evento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che determinano l’annullamento del viaggio), a fare immediata denuncia telefonica contattando il
numero verde 800335747
oppure al numero
039/6899965
attivi 24 ore su 24.
A) L’Assicurato è altresì obbligato ad informare l'Agenzia di Viaggio presso la quale è stato prenotato il viaggio.
B) L’Assicurato deve consentire all’ Impresa le indagini e gli accertamenti necessari alla definizione del sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la documentazione relativa al caso specifico liberando, a tal fine, dal segreto professionale i Medici che lo hanno visitato e curato eventualmente investiti dall’esame del sinistro stesso.
L’inadempimento dei precedenti paragrafi a) e b) e/o qualora il medico fiduciario dell’Impresa verifichi che le condizioni dell’Assicurato non siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o in caso di mancata produzione da parte dell’assicurato dei documenti necessari all’Impresa per la corretta valutazione della richiesta di rimborso possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
IMPORTANTE:
L’indennizzo spettante all’Assicurato è pari al corrispettivo di recesso (cioè alla penale prevista dal contratto di viaggio, nel caso di cancellazione dello stesso), calcolato alla data in cui si è manifestato l’evento, ovvero il verificarsi delle circostanze che hanno determinato l’impossibilità ad intraprendere il viaggio.
L’eventuale maggior corrispettivo di recesso, addebitato dal Tour Operator in conseguenza di un ritardo da parte dell’Assicurato nel segnalare l’annullamento del viaggio al Tour Operator resterà a carico dell’Assicurato.
4 - Impegno di filo diretto assicurazioni
Filo diretto Assicurazioni, qualora l'Assicurato denunci telefonicamente il sinistro entro le ore 24 del secondo giorno successivo al giorno dell’evento, si impegna a liquidare il sinistro entro 45 giorni dalla data di denuncia a condizione che la documentazione completa arrivi entro il 15° giorno dalla data di denuncia stessa.
Qualora per ragioni imputabili a Filo diretto Assicurazioni la suddetta liquidazione avvenga dopo 45 giorni, sarà riconosciuto all'Assicurato l'interesse legale (composto) calcolato sull'importo da liquidare.
| ASSISTENZA ALLA PERSONA |
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1 - Oggetto dell'assicurazione
L’Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere ad immediata disposizione dell'Assicurato, mediante l'utilizzazione di personale ed attrezzature della Centrale Operativa, la prestazione assicurata nel caso in cui l'Assicurato venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di una malattia o di un evento fortuito. L'aiuto potrà consistere in prestazioni in denaro od in natura.
2 - Consulenza medica telefonica
Qualora a seguito di malattia o infortunio, occorresse accertare lo stato di salute dell'Assicurato, l’Impresa metterà a disposizione il Servizio Medico della Centrale Operativa per i contatti o gli accertamenti necessari per affrontare la prima emergenza sanitaria.
3 - Invio di un medico in Italia in casi di urgenza
Qualora l'Assicurato, in viaggio in Italia, necessiti di un medico e non riesca a reperirlo, l’Impresa tramite la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato, nelle ore notturne (dalle ore 20 alle ore 8) e 24 ore su 24 al sabato e nei giorni festivi, il proprio servizio di guardia medica che garantisce la disponibilità di medici generici pronti ad intervenire nel momento della richiesta. Chiamando la Centrale Operativa e a seguito di una prima diagnosi telefonica con il medico di guardia interno, l’Impresa invierà il medico richiesto gratuitamente. In caso di non reperibilità immediata di un medico e qualora le circostanze lo rendessero necessario, l’Impresa organizza a proprio carico il trasferimento, tramite autoambulanza, del paziente in un pronto soccorso.
4 - Segnalazione di un medico all'estero
Quando successivamente ad una consulenza medica (vedi prestazione "Consulenza medica telefonica) emerge la necessita' che l'Assicurato si sottoponga ad una visita medica, la Centrale Operativa segnalerà un medico nella zona in cui l'Assicurato si trova compatibilmente con le disponibilità locali.
5 - Trasporto sanitario organizzato
Il Servizio Medico della Centrale Operativa, in seguito a infortunio o malattia dell'Assicurato, che comportino infermità o lesioni non curabili in loco o che impediscano la continuazione del viaggio e/o soggiorno, dopo eventuale consulto con il medico locale, e, se necessario/possibile, quello di famiglia, ne organizzerà il Trasporto o rientro sanitario. In base alla gravità del caso, l'Assicurato verrà trasportato nel centro ospedaliero più idoneo al suo stato di salute ovvero ricondotto alla sua residenza.
A giudizio del Servizio Medico della Centrale Operativa, il trasporto sanitario potrà essere organizzato con i seguenti mezzi:
- aereo sanitario - aereo di linea - vagone letto - cuccetta di 1° classe - ambulanza - altri mezzi ritenuti idonei.
Qualora le condizioni lo rendessero necessario, il trasporto verrà effettuato con l'accompagnamento di personale medico e/o paramedico della Centrale Operativa.
Il rientro da paesi extraeuropei, esclusi quelli del bacino del Mediterraneo, verrà effettuato esclusivamente con aereo di linea. Le prestazioni non sono dovute qualora l'Assicurato o i familiari dello stesso, addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.
6 - Rientro dei familiari o del compagno di viaggio
In caso di Trasporto sanitario dell'Assicurato, Trasporto della salma e Rientro del Convalescente, la Centrale Operativa organizzerà e l’Impresa prenderà in carico il rientro (aereo classe turistica o treno 1° classe) dei familiari purché assicurati o di un compagno di viaggio. La prestazione è operante qualora l’Assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso.
7 - Trasporto della salma
In caso di decesso dell'Assicurato nel corso del suo viaggio e/o soggiorno, la Centrale Operativa organizzerà il trasporto della salma espletando le necessarie formalità e prendendo in carico le spese necessarie ed indispensabili (trattamento post-mortem, documentazione feretro da trasporto) fino al luogo di inumazione in Italia. Sono comunque escluse dalla garanzia le spese di ricerca, funerarie di inumazione e l'eventuale recupero della salma.
8 - Viaggio di un familiare in caso di ospedalizzazione
In caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato superiore a 5 giorni, la Centrale Operativa organizzerà e l’Impresa prenderà in carico il viaggio A/R (aereo classe turistica o treno 1° classe) e le spese di pernottamento fino ad un ammontare di € 100,00 al giorno e per un massimo di 10 giorni per un familiare residente in Italia. La prestazione verrà fornita unicamente qualora non sia già presente in loco un altro familiare maggiorenne.
9 - Assistenza ai minori
Qualora a seguito di ricovero ospedaliero superiore a 5 giorni, l'Assicurato non possa curarsi dei figli minori in viaggio con lui, la Centrale Operativa mette a disposizione di un familiare o di un'altra persona designata dall'Assicurato od eventualmente dal coniuge, un biglietto A/R in treno 1° classe od aereo classe turistica, per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio in Italia. La prestazione verrà fornita unicamente qualora non sia già presente in loco un altro familiare maggiorenne.
10 - Rientro del viaggiatore convalescente
Qualora lo stato di salute dell’Assicurato gli impedisca di rientrare alla sua residenza con i mezzi inizialmente previsti la Centrale Operativa organizzerà e l’Impresa prenderà in carico il costo del biglietto per il rientro (in aereo classe turistica o treno 1° classe).
La prestazione è operante qualora l'Assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in Suo possesso.
11 - Prolungamento del soggiorno
La Centrale Operativa provvederà all'organizzazione logistica per il pernottamento originato da un prolungamento del soggiorno dovuto a malattia o infortunio dell'Assicurato stesso, a fronte di regolare certificato medico l’Impresa terra' a proprio carico le spese di pernottamento fino a un massimo di 10 giorni e comunque entro il limite di € 100,00 al giorno.
12 - Invio urgente di medicinali all'estero
La Centrale Operativa provvederà, nel limite del possibile e nel rispetto delle norme che regolano il trasporto dei medicinali e solo in conseguenza di evento fortuito o di malattia, all'inoltro a destinazione di medicinali (registrati in Italia) indispensabili al proseguimento di una terapia in corso, nel caso in cui, non potendo disporre l'Assicurato di detti medicinali, gli sia impossibile procurarseli in loco od ottenerne di equivalenti. In ogni caso il costo di detti medicinali resta a carico dell'Assicurato.
13 - Interprete a disposizione all'estero
La Centrale Operativa in caso di necessità conseguente a ricovero ospedaliero all'estero o di procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi avvenuti all’estero, e limitatamente ai paesi ove esistano propri corrispondenti, organizzerà il reperimento di un interprete e l’Impresa se ne assumerà il costo fino a € 1.000,00.
14 - Anticipo spese di prima necessita'
Qualora l'Assicurato debba sostenere spese impreviste conseguenti ad eventi di particolare e comprovata gravità, la Centrale Operativa provvederà al pagamento "in loco" di fatture o ad un anticipo di denaro all'Assicurato stesso fino all'importo di € 8.000,00 a fronte di adeguata garanzia ritenuta idonea dalla Centrale Operativa. Resta inteso che detto anticipo dovrà essere restituito, all’Impresa dopo il rientro in Italia e, comunque non oltre 30 giorni di calendario.
15 - Rientro anticipato
La Centrale Operativa organizzerà e l’Impresa prenderà in carico il costo del biglietto per il rientro anticipato (aereo classe turistica o treno 1° classe) dell'Assicurato, presso la sua residenza, a seguito di avvenuto decesso o di imminente pericolo di vita nel paese di residenza esclusivamente di uno dei seguenti familiari:
coniuge, figlio/a, fratello/sorella genitore, suocero/a, genero, nuora, nonni , zii e nipoti fino al 3° grado di parentela, cognati.
Nel caso in cui l'Assicurato debba abbandonare il veicolo per rientrare anticipatamente l’Impresa metterà a disposizione dell'assicurato un biglietto aereo o ferroviario per andare successivamente a recuperare il veicolo.
Le prestazioni sono operanti qualora l'Assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso.
16 - Spese telefoniche/telegrafiche
L’impresa prenderà in carico le eventuali spese documentate che si rendessero necessarie al fine di contattare la Centrale Operativa fino a concorrenza di € 100,00.
17 - Trasmissione messaggi urgenti
Qualora l'Assicurato in stato di necessita' sia impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone residenti in Italia, la Centrale Operativa provvederà all'inoltro di tali messaggi.
18 - Spese di soccorso ricerca e di recupero
In caso di infortunio, le spese di ricerca e di soccorso sono garantite fino ad un importo di € 1.500,00 per persona a condizione che le ricerche siano effettuate da un organismo ufficiale.
19 - Anticipo cauzione penale all'estero
L’Impresa anticiperà all'Estero, fino ad un importo di € 25.000,00 la cauzione penale disposta dall'autorità locale per porre in libertà provvisoria l'Assicurato.
Poiché questo importo rappresenta unicamente un'anticipazione, l'Assicurato dovrà designare una persona che in Italia metta contestualmente a disposizione l'importo stesso su apposito conto corrente bancario intestato all’Impresa.
Nel caso in cui la cauzione penale venga rimborsata dalle Autorità locali, la stessa dovrà essere restituita immediatamente all’Impresa che, a sua volta, provvederà a sciogliere il vincolo di cui sopra.
Questa garanzia non e' valida per fatti conseguenti al commercio e spaccio di droghe o stupefacenti, nonché a partecipazione dell'Assicurato a manifestazioni politiche.
20 – assicurati residenti all’estero
Gli Assicurati residenti all’estero hanno diritto alle prestazioni di cui agli Art. 5, 6, 7, 10, 15 entro la spesa massima prevista per effettuare le prestazioni considerando come residenza dell’Assicurato il domicilio del Tour Operator organizzatore del viaggio.
I residenti in Svizzera sono equiparati ai residenti italiani.
21 - Esclusioni
Oltre alle esclusioni previste dalle Condizioni Generali, l’Impresa non risponde delle spese sostenute dall'Assicurato senza le preventive autorizzazioni da parte della Centrale Operativa.
Qualora l'Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione.
Sono altresì escluse le malattie infettive qualora l'intervento di assistenza venga impedito da norme sanitarie internazionali.
22 - Responsabilità
L’Impresa declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano sorgere durante l'esecuzione delle prestazioni di Assistenza in caso di eventi già esclusi ai sensi delle Condizioni Generali e particolari e a seguito di:
- disposizioni delle autorità locali che vietino l'intervento di assistenza previsto;
- ogni circostanza fortuita od imprevedibile;
- cause di forza maggiore.
23 - Restituzione di titoli di viaggio
L'Assicurato è tenuto a consegnare all’Impresa biglietti di viaggio non utilizzati a seguito delle prestazioni godute.
| SERVIZIO DI TELECONSULTO TRAVEL CARE |
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1 - Descrizione del servizio
L’Assicurato in viaggio all’estero che incorra in infortunio o malattia, recandosi presso una delle strutture sanitarie dotate delle stazioni di telemedicina Net for Care (*), ha la possibilità di ricevere un teleconsulto medico specialistico “online” direttamente da primarie strutture sanitarie italiane e internazionali.
Net for Care è la piattaforma tecnologica che, attraverso le più innovative soluzioni telematiche, unisce in rete una serie di ospedali altamente specializzati in Italia e nel mondo con la Centrale Operativa dell’Impresa permettendo all’assicurato di accedere a servizi di consulenza medico-specialistica on line.
2 - La rete di strutture specialistiche
Fanno parte della rete (*) di istituti altamente qualificati per l’erogazione della teleconsulenza di assistenza:
Duke University Health System (Durham, USA)
Cleveland Clinic Foundation (Cleveland, USA)
Massachusetts General Hospital (Boston, USA)
Brigham and Women’s Hospital (Boston, USA)
Istituto Tumori Milano ( Milano, ITALIA)
L’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
L’Ospedale San Raffaele Resnati di Milano
Primari medici specialisti convenzionati con la Centrale Operativa di telemedicina.
3 - Come accedere al servizio
Se l’Assicurato necessita di un teleconsulto, è sufficiente che ne faccia richiesta alla Centrale Operativa di Telemedicina per entrare direttamente in contatto con lo staff medico che 24 ore su 24, 365 giorni l'anno è disponibile per effettuare una teleconsulenza di primo livello.
Sulla base delle esigenze del paziente verrà poi organizzata la consulenza medica di secondo livello con una delle strutture specialistiche della rete, alla presenza dell’Assicurato e/o di un suo familiare.
4 - Costo della prestazione
L’Impresa tiene a proprio carico tutte le spese relative all’organizzazione e alla gestione della consulenza medico-specialistica, incluso l’onorario dello specialista consultato.
Rimangono a carico dell’Assicurato il costo di tutti gli esami necessari (esami diagnostici, esami di laboratorio, immagini fotografiche, ecc.) per il teleconsulto ed eventualmente il costo di ulteriori accertamenti richiesti dallo specialista contattato.
(*) La rete delle strutture sanitarie specialistiche e dei centri convenzionati nelle principali località turistiche e di affari dotate della stazione di telemedicina è in corso di continui ampliamenti e nuove installazioni. L’elenco completo delle stazioni è consultabile sul sito del Gruppo Filo Diretto (www.netforcare.it) oppure può essere richiesto alla Centrale Operativa dell’Impresa.
1 - Oggetto dell'assicurazione
L’Impresa garantisce entro il massimale pari ad € 250,00:
- il bagaglio dell'Assicurato contro i rischi di incendio, furto, scippo, rapina nonché smarrimento ed avarie da parte del vettore.
- entro i predetti massimali, ma comunque con il limite di € 100,00 a persona, il rimborso delle spese per rifacimento/duplicazione del passaporto, della carta d'identità e della patente di guida di autoveicoli e/o patente nautica in conseguenza degli eventi sopradescritti;
- entro i predetti massimali ma comunque con il limite di € 100,00 a persona, il rimborso delle spese documentate per l'acquisto di indumenti di prima necessità, sostenute dall'Assicurato a seguito di furto totale del bagaglio o di consegna da parte del vettore dopo più di 12 ore dall'arrivo a destinazione dell'Assicurato stesso.
2 - Limitazioni
Ferme le somme assicurate ed il massimo rimborsabile di € 50,00 per singolo oggetto, il rimborso è limitato al 50% per gioielli, pietre preziose, orologi, pellicce ed ogni altro oggetto prezioso:
apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio-televisivi ed apparecchiature elettroniche.
I corredi fotocineottici (obbiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie etc) sono considerati quali unico oggetto.
3 - Esclusioni
Oltre alle esclusioni previste dalle condizioni generali sono esclusi dalla garanzia i danni derivanti da:
a) dolo, colpa, incuria, negligenza dell'Assicurato, nonché dimenticanza;
b) insufficiente o inadeguato imballaggio, normale usura, difetti di fabbricazione ed eventi atmosferici;
c) le rotture e danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore.;
d) furto del bagaglio contenuto all’interno del veicolo che non risulta chiuso regolarmente a chiave nonché il furto del bagaglio posto a bordo di motoveicoli oppure posto su portapacchi esterni. Si esclude inoltre il furto dalle ore 20 alle ore 7 se il bagaglio non è posto a bordo di veicolo chiuso a chiave in parcheggio custodito;
e) denaro, carte di credito, assegni, titoli e collezioni, campionari, documenti, biglietti aerei e ogni altro documento di viaggio;
f) i gioielli, pietre preziose, pellicce ed ogni altro oggetto prezioso lasciati incustoditi.
g) i beni acquistati durante il viaggio senza regolari giustificativi di spesa (fattura, scontrino, ecc.).
h) i beni che, diversi da capi di abbigliamento, siano stati consegnati ad impresa di trasporto, incluso il vettore aereo;
4 - Criteri di risarcimento
Il rimborso avverrà al valore a nuovo per i beni comprovatamente (fattura o ricevuta fiscale) acquistati nuovi nei tre mesi precedenti al danno, diversamente il rimborso terrà conto del degrado e stato d'uso.
Per i beni acquistati nel corso del viaggio l'eventuale risarcimento verrà corrisposto solo se l'Assicurato sarà in grado di presentare regolare giustificativo di spesa.
5 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro
Pena la perdita del diritto all'indennizzo, l'Assicurato ha l'obbligo di presentare denuncia alle competenti Autorità facendosene rilasciare copia autentica. Per i danni avvenuti in occasione di trasporto aereo, la denuncia va effettuata all'apposito ufficio aeroportuale (P.I.R. - PROPERTY IRREGULARITY REPORT).
POLIZZE ASSICURATIVE AD INTEGRAZIONE
1) POLIZZA 365 N. 6002002409/N
Già inclusa per i viaggiatori nella formula Best Price
2) POLIZZA 365 N. 6002002410/O
|
A pagamento per i viaggiatori che ne faranno richiesta all’ atto della prenotazione versando i seguenti premi:
Tabella premi
(da aggiungere alla quotadi partecipazione al viaggio)
Destinazione |
Premio lordo incluso imposte per
Assicurato |
Tunisia e Libia |
€ 25,00 |
Spagna, Turchia e Grecia |
€ 30,00 |
Egitto, Giordania ed altre destinazioni |
€ 35,00 |
La polizza assicurativa ad integrazione può essere richiesta esclusivamente e solo contestualmente alla iscrizione al viaggio o alla prenotazione
RIMBORSO SPESE MEDICHE DA MALATTIA O INFORTUNIO
Ferme restando le garanzie e le condizioni di assicurazione peviste dalla polizza assicurativa inclusa nella quota di iscrizione, il massimale indicato viene elevato a € 4.000,00 per i viaggi in Europa ed i paesi del Bacino del Mediterraneo.
La franchigia fissa ed assoluta per sinistro e per assicurato pari ad € 75,00 si intende abolita.
ANNULLAMENTO VIAGGIO
1 - Oggetto dell'assicurazione
L’Impresa indennizzerà, in base alle condizioni del presente contratto, l’Assicurato ed un compagno di viaggio, del corrispettivo di recesso per annullamento del viaggio, (con esclusione della tassa di iscrizione) determinato ai sensi delle Condizioni Generali del regolamento di viaggio, che sia conseguenza di circostanze imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio determinate da:
- decesso, malattia o infortunio dell'Assicurato o del Compagno di viaggio, del loro coniuge/convivente, genitori, fratelli, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati, Socio contitolare della Ditta dell'Assicurato o del diretto superiore, di gravità tale da indurre l'Assicurato a non intraprendere il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o della necessità di prestare assistenza alle persone sopracitate malate o infortunate.
Per gli Assicurati ed i loro familiari si intendono incluse in garanzia le malattie preesistenti. Sono altresì comprese le patologie della gravidanza purché insorte successivamente alla data di decorrenza della garanzia;
- danni materiali all'abitazione, allo studio od all'impresa dell'Assicurato che ne rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza;
- impossibilità dell’Assicurato a raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi calamità naturali dichiarate dalle competenti Autorità.
- guasto e/o incidente al proprio mezzo di trasporto che impedisca all’Assicurato di raggiungere il luogo di partenza del viaggio;
- convocazione della Pubblica Autorità dell’Assicurato;
- furto dei documenti dell’Assicurato necessari all'espatrio quando sia comprovata l'impossibilità materiale per il loro rifacimento.
- impossibilità di usufruire da parte dell’Assicurato delle ferie già pianificate a seguito di assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro;
- impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento causato da atti di pirateria aerea.
- impossibilità ad intraprendere il viaggio a seguito della variazione della data: della sessione di esami scolastici o di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, di partecipazione ad un concorso pubblico, del matrimonio;
- impossibilità ad intraprendere il viaggio nel caso in cui, nei 7 giorni precedenti la partenza dell’Assicurato stesso, si verifichi lo smarrimento od il furto del proprio animale (cani e gatti) o un intervento chirurgico salvavita per infortunio o malattia subito dall’animale regolarmente registrato.
In caso di iscrizione contemporanea di un gruppo precostituito di partecipanti l’Assicurato che annulla il viaggio potrà indicare una sola Persona quale “Compagno di viaggio”.
2 – Massimale, Scoperto, Franchigie
L'assicurazione è prestata fino al massimale pari ad € 2.500,00.
Per tutti gli eventi scoperto è pari al 10%
3 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro
L’Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24 del secondo giorno successivo al giorno dell’evento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che determinano l’annullamento del viaggio), a fare immediata denuncia telefonica contattando il
numero verde 800335747
oppure al numero
039/6899965
attivi 24 ore su 24.
A) L’Assicurato è altresì obbligato ad informare l'Agenzia di Viaggio presso la quale è stato prenotato il viaggio.
B) L’Assicurato deve consentire all’ Impresa le indagini e gli accertamenti necessari alla definizione del sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la documentazione relativa al caso specifico liberando, a tal fine, dal segreto professionale i Medici che lo hanno visitato e curato eventualmente investiti dall’esame del sinistro stesso.
L’inadempimento dei precedenti paragrafi a) e b) e/o qualora il medico fiduciario dell’Impresa verifichi che le condizioni dell’Assicurato non siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o in caso di mancata produzione da parte dell’assicurato dei documenti necessari all’Impresa per la corretta valutazione della richiesta di rimborso possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
IMPORTANTE:
L’indennizzo spettante all’Assicurato è pari al corrispettivo di recesso (cioè alla penale prevista dal contratto di viaggio, nel caso di cancellazione dello stesso), calcolato alla data in cui si è manifestato l’evento, ovvero il verificarsi delle circostanze che hanno determinato l’impossibilità ad intraprendere il viaggio.
L’eventuale maggior corrispettivo di recesso, addebitato dal Tour Operator in conseguenza di un ritardo da parte dell’Assicurato nel segnalare l’annullamento del viaggio al Tour Operator resterà a carico dell’Assicurato.
4 - Impegno di filo diretto assicurazioni
Filo diretto Assicurazioni, qualora l'Assicurato denunci telefonicamente il sinistro entro le ore 24 del secondo giorno successivo al giorno dell’evento, si impegna a liquidare il sinistro entro 45 giorni dalla data di denuncia a condizione che la documentazione completa arrivi entro il 15° giorno dalla data di denuncia stessa.
Qualora per ragioni imputabili a Filo diretto Assicurazioni la suddetta liquidazione avvenga dopo 45 giorni, sarà riconosciuto all'Assicurato l'interesse legale (composto) calcolato sull'importo da liquidare.
BAGAGLIO
Il limite di indennizzo per singolo oggetto previsto dalla polizza assicurativa inclusa nella quota di iscrizione viene elevato ad € 100,00.
RIPETIZIONE VIAGGIO
La Società' mette a disposizione dell'Assicurato, dei familiari e del Compagno di viaggio che viaggiano con lui un importo pari al valore in pro - rata del soggiorno non usufruito dall'Assicurato a causa dei seguenti eventi:
1) - Utilizzo delle prestazioni “Trasporto Sanitario Organizzato”, “Trasporto della salma” e “Rientro Anticipato” che determini il rientro alla residenza dell'Assicurato;
2) - Ricovero Ospedaliero dell’Assicurato che causi l’interruzione del viaggio;
L'importo verrà messo a disposizione dell'Assicurato esclusivamente per l'acquisto di un viaggio organizzato da I VIAGGI DEL TURCHESE.
L'importo in pro - rata, non cedibile e non rimborsabile dovrà essere utilizzato entro 12 mesi dalla data di rientro.
RITARDO DEL VOLO DI PARTENZA E/O RITORNO DEL VIAGGIO
1 - Oggetto dell'assicurazione
Nel caso il volo di partenza e/o di ritorno del viaggio, purché ricompreso nel pacchetto organizzato dal Contraente, dovesse subire un ritardo superiore alle 12 ore, calcolato sulla base dell’orario definitivo, indicato nei documenti di viaggio o con eventuali comunicazioni scritte successive inviate all’Assicurato dal Contraente, presso l’agenzia di viaggi o tramite il corrispondente locale, prima della data di partenza del volo.
L’Impresa indennizzerà l’Assicurato nel limite del massimale pari a:
- € 50,00 a titolo di copertura per spese di albergo e/o ristorante per le prime 12 ore
- € 25,00 a titolo di copertura per spese di albergo e/o ristorante per ciascun periodo di ulteriori 12 ore e con un massimo di € 130,00 per persona assicurata e per evento
oppure ed in alternativa:
il pro-rata del soggiorno pagato e non goduto a seguito della ritardata partenza per i motivi sopracitati, prima di iniziare il viaggio nel territorio della Repubblica Italiana.
L’importo massimo risarcibile in questo caso sarà pari ad € 250,00 per assicurato e con un limite per evento indipendentemente dal numero di assicurati coinvolti pari ad € 5.200,00
La garanzia è operante per i ritardi dovuti a qualsiasi motivo.
Per ottenere il rimborso, in caso di ritardo del volo, il viaggiatore dovrà informare l’Impresa allegando i documenti comprovanti il ritardo e precisamente:
- numero del volo
- tratta volata
- data di partenza del volo
- orario previsto di partenza
- data e orario effettivi di partenza
N.B. Tutti gli orari dei voli sono espressi dall’organizzatore e devono essere espressi dall’Assicurato unicamente in ore locali.
2 – Esclusioni
La garanzia non è operante quando il volo previsto è stato definitivamente cancellato e non riprotetto e la data di rientro prevista, risultante dalla prenotazione iniziale, viene posticipata.
La garanzia non è operante se l’Assicurato decide di rinunciare al viaggio rendendo operativa l’eventuale garanzia rimborso del viaggio a seguito di ritardata partenza.
RIMBORSO DEL VIAGGIO A SEGUITO DI RITARDATA PARTENZA
1 - Oggetto dell'assicurazione
L’Impresa rimborserà all’Assicurato il 80% del costo totale del viaggio, e con un limite indipendentemente dal numero delle persone pari ad € 5.200,00 per aereomobile qualora l’Assicurato decida di non partecipare al viaggio stesso in seguito ad un ritardo del volo di andata di almeno 8 ore complete.
L’assicurazione interviene in caso di ritardo del volo, nel giorno della partenza, calcolato sulla base dell’orario ufficiale comunicato al viaggiatore con il foglio notizie o con il telex di convocazione dovuto a motivi imputabili alla Compagnia aerea o al Tour Operator o a cause di forza maggiore quali scioperi, intasamenti aeroportuali, o tempo inclemente.
ll rimborso e' previsto solo nei casi in cui la variazione dell'orario di partenza non sia stata ufficializzata dalla Compagnia aerea o dal Tour Operator nelle 24 ore precedenti la partenza stessa.
2 - esclusioni
La garanzia non è operante quando il volo previsto è stato definitivamente cancellato e non riprotetto e quando la data di rientro prevista, risultante dalla prenotazione iniziale, viene posticipata.
COME DEVE COMPORTARSI L’ASSICURATO IN CASO DI NECESSITA’
E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER OTTENERE IL RIMBORSO |
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| ATTENZIONE |
| L'iter di richiesta dei rimborsi segue la procedura e il protocollo di determinazione del danno e delle responsabilità in concordo con le assicurazioni. |
ASSISTENZA PERSONA
In caso di necessità durante il viaggio/soggiorno l’Assicurato deve contattare la Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 ai numeri:
Telefono: --39/039 6899965
Telefax: --39/039 6057533
Indicando:
-Il motivo della chiamata
-Cognome e Nome
-Il numero di identificazione della polizza BASE – BEST PRICE - INTEGRATIVA
-Il luogo preciso in cui si trova
-Il numero di telefono o telex dove possiamo contattarlo
-L’indirizzo del suo domicilio
RIMBORSI:
ANNULLAMENTO VIAGGIO
Per richiedere il rimborso l’Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24 del secondo giorno successivo al giorno dell’evento
(intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che determinano l’annullamento del viaggio), a fare immediata denuncia telefonica contattando il
numero verde 800335747
oppure al numero
039/6899965
attivi 24 ore su 24
Per le richieste di rimborso l’Assicurato deve indirizzare la sua corrispondenza a:
AMI ASSISTANCE SPA
(Ufficio Sinistri)
Centro Direzionale Colleoni
Via Paracelso 14 – 20041Agrate Brianza (MI)
Per informazioni:
Telefono 039 6899941
Fax 039 6899940
DOCUMENTAZIONE DA INVIARE PER IL RIMBORSO:
- In caso di malattia o infortunio, certificato medico attestante la data dell’infortunio o dell’insorgenza della malattia, la diagnosi specificata e i giorni di prognosi;
- in caso di ricovero, copia della cartella clinica;
- In caso di decesso, il certificato di morte;
- in caso di incidente al mezzo di trasporto copia della constatazione amichevole di incidente (C.I.D) e/o verbale dei vigili;
- estratto conto di conferma prenotazione al viaggio;
- fattura relativa alla penale addebitata;
- ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento del viaggio;
- documenti di viaggio
SPESE MEDICHE
- certificato di pronto soccorso redatto sul luogo del sinistro che riporti la patologia, le prescrizioni, la prognosi e la diagnosi medica e che certifichi la tipologia e le modalità della malattia e/o dell’infortunio subito;
- in caso di ricovero, copia completa della cartella clinica;
- prescrizione medica e originale delle notule, fatture, ricevute per le spese sostenute;
- prescrizione medica per l’eventuale acquisto di medicinali, con le ricevute originali dei farmaci acquistati.
BAGAGLIO
- copia autentica della denuncia con il visto dell’Autorità di polizia del luogo dove si è verificato il fatto, riportante le circostanze del sinistro e l’elenco degli oggetti rubati, il loro valore e la data di acquisto
- copia del reclamo presentato al vettore o all’albergatore eventualmente responsabile
- nel caso di mancata consegna e/o danneggiamento dell’intero bagaglio o di parte di esso, consegnato al vettore aereo, originale del P.I.R. (rapporto irregolarità bagaglio) effettuato immediatamente presso l’ufficioaeroportuale e originale del biglietto aereo (unitamente al contrassegno del bagaglio)
- fatture, scontrini dei beni acquistati o perduti (in mancanza elenco, data, luogo d’acquisto e il loro valore)
- giustificativi delle spese di rifacimento dei documenti di identità (se sostenute)
- fatture di riparazione ovvero dichiarazione di irreparabilità dei beni danneggiati redatta su carta intestata da un concessionario o da uno specialista di settore
RIPETIZIONE VIAGGIO
- estratto conto di conferma di acquisto di nuova prenotazione al viaggio acuistato dal Tour Operator I Viaggi del Turchese (entro un anno massimo dall’evento)
RITARDO DEL VOLO DI PARTENZA E/O RITORNO DEL VIAGGIO
- numero del volo
- tratta volata
- data di partenza del volo
- orario previsto di partenza
- data e orario effettivi di partenza
RIIMBORSO DEL VIAGGIO A SEGUITO DI RITARDATA PARTENZA
- numero del volo
- data di partenza del volo
- orario previsto di partenza
- data e orario effettivi di partenza
- documenti di viaggio
- estratto conto di conferma prenotazione al viaggio;
La mancata produzione dei documenti sopra elencati, relativi al caso specifico può comportare la decadenza totale o parziale del diritto al rimborso
L’Impresa, si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione della richiesta di rimborso
IMPORTANTE
Ai fini della validità delle coperture assicurative integrative è necessario che i viaggiatori richiedano la POLIZZA INTEGRATIVA al momento della prenotazione, versando i seguenti premi
Tabella premi
(da aggiungere alla quotadi partecipazione al viaggio)
Destinazione |
Premio lordo incluso imposte
per Assicurato |
Tunisia e Libia |
€ 25,00 |
Spagna, Turchia e Grecia |
€ 30,00 |
Egitto, Giordania ed altre destinazioni |
€ 35,00 |
Per i viaggiatori in formula “BEST PRICE” la POLIZZA INTEGRATIVA
si intende già inclusa ed offerta da I VIAGGI DEL TURCHESE
Le condizioni assicurative sono disponibili e scaricabili per consultazione sul sito www.turchese.it

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